Codice di condotta
L’articolo 11 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) offre la possibilità alle associazioni professionali, di settore ed economiche, come pure agli organi federali, di redigere un proprio codice di condotta e di sottoporlo per parere all’IFPDT. I pareri sono pubblicati e possono contenere obiezioni oppure raccomandare l’adozione di modifiche o di precisazioni. In presenza di un parere positivo dell’IFPDT, si presume che la condotta riportata nel codice sia conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati. A talune condizioni, permette anche al titolare privato del trattamento di rinunciare a una valutazione d’impatto o può fungere da garanzia per assicurare un livello di protezione adeguato e permettere la comunicazione di dati personali all’estero.